Art. 4.
(Accesso alla carriera).

      1. Alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si accede dalla qualifica iniziale esclusivamente mediante pubblico concorso.
      2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico e sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati ai sensi dell'ordinamento didattico vigente prima della data di entrata in vigore delle legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

 

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Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, prevedendo un numero di prove scritte non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
      3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
      4. Nel concorso il 10 per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo dei commissari di cui al capo III, in possesso di una delle lauree indicate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
      5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza con le seguenti modalità:

          a) i dirigenti generali e i dirigenti generali di livello B sono inquadrati nella qualifica di questore;

          b) i dirigenti superiori ed i dirigenti con otto anni di servizio sono inquadrati nella qualifica di vicequestore;

          c) i restanti dirigenti, i vice questori aggiunti ed i commissari capi sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto.

      6. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 5 sono effettuati secondo

 

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l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
      7. Il personale di cui al comma 5, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano, altresì, ai funzionari dirigenti e direttivi dei ruoli tecnici e medici della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.